Eseguiamo visite e accertamenti per il rilascio, rinnovo e convalida del certificato di sicurezza nautica e altri accertamenti previsti dal Codice della Nautica e dal Regolamento di Sicurezza, quali imbarco e sbarco motore principale e certificato di idoneità al noleggio.
Il certificato di sicurezza attesta, la conformità dei requisiti minimi di sicurezza alle disposizioni del Regolamento di Attuazione del Codice della Nautica, per le unità iscritte al RID (Registro imbarcazioni da diporto).
Il certificato di sicurezza deve essere rinnovato dopo 8 anni dal primo rilascio per le nuove unità marcate CE di categoria di progettazione A e B; e dopo 10 anni per le nuove unità marcate CE di categoria di progettazione C e D.
I successivi rinnovi devono essere effettuati ogni 5 anni.
Per quello che attiene le imbarcazioni non marcate CE i certificati di sicurezza avranno sempre una validità di 5 anni. In caso di “evento straordinario”, modifiche rilevanti dell’imbarcazione o di certificati scaduti da più di sei mesi, il documento perde validità ed è necessario sottoporlo a convalida.
Il certificato di sicurezza è rilasciato o convalidato dall’Autorità Marittima a seguito di un accertamento tecnico da parte di ENAVE che in caso di esito positivo rilascia un attesto d’idoneità. Il rinnovo, invece, avviene di diritto immediatamente dopo l’accertamento tecnico da parte di ENAVE.
Per richiedere un accertamento tecnico è sufficiente chiamarci o inviare un’email. Provvederemo noi stessi ad avvisare la Autorità Marittima 48 ore prima della visita di accertamento.
Dal momento della visita ENAVE è in grado di produrre l’ attestazione di idoneità sia per l’Autorità Marittima che per il diportista in tempi brevissimi. Idoneità al noleggio Il certificato di idoneità al noleggio attesta per le unità da diporto impiegate in attività di noleggio, la conformità dei requisiti minimi di sicurezza alle disposizioni del Regolamento di Attuazione del Codice della Nautica, per le unità iscritte al RID (Registro imbarcazioni da diporto). Il certificato ha una validità di 3 anni. In caso di “evento straordinario” o modifiche rilevanti dell’imbarcazione il certificato perde di validità ed è necessario sottoporlo a Convalida.
Il certificato d’ idoneità al noleggio è rilasciato o convalidato dall’ Autorità Marittima a seguito di un accertamento tecnico da parte di ENAVE che in caso di esito positivo rilascia un attesto d’idoneità. Il rinnovo, invece, avviene di diritto immediatamente dopo l’accertamento tecnico da parte di ENAVE. Per richiedere un accertamento tecnico è sufficiente chiamarci o inviare un’email. Provvederemo noi stessi ad avvisare la Autorità Marittima 48 ore prima della visita di accertamento. Dal momento della visita ENAVE è in grado di produrre l’ attestazione di idoneità sia per l’Autorità Marittima che per il diportista in tempi brevissimi.
Qualora su di una unità da diporto vengano introdotte variazioni che comportano cambiamenti dei parametri tecnici principali (dimensioni, portata, potenza propulsiva, limiti di navigazione), occorre seguire l’intera procedura richiesta per il rilascio della marcatura CE. L’unità va considerata alla stregua di una nuova costruzione, come se fosse immessa in servizio per la prima volta, pertanto sarà necessario il rilascio del nuovo certificato CE.
Il proprietario, che in questo caso assume la funzione di responsabile dell’immissione in commercio, ricorrerà ad ENAVE che avrà il compito di verificare la sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla direttiva.
L’unità da diporto costruita per uso personale non è soggetta alla marcatura CE. Il “costruttore amatoriale” deve comunque seguire alcune regole di base per non incorrere in sanzioni, o peggio, per non rischiare di non poter utilizzare il prodotto.
E’ sempre consigliabile, quindi, rivolgersi sin dalla prime fasi dell’ideazione dell’imbarcazione ad ENAVE in modo da poter essere seguiti nel processo di progettazione e costruzione della propria unità. ENAVE affiancherà l’autocostruttore guidandolo alla corretta raccolta dei documenti che costituiranno il fascicolo tecnico necessario nel caso di futura marcatura CE o, nel caso di unità con lunghezza scafo maggiore di 10m, per ottenere l’attestato di idoneità per il rilascio del certificato di sicurezza.
ENAVE inoltre ricorda a tutti i costruttori amatoriali che allestire uno scafo costruito da un cantiere o da un professionista non è ammesso, e che pertanto l’unità non può essere considerata autocostruita.
Per le unità non marcate CE è possibile ripristinare gli originari limiti di navigazione, previa visita che confermi la sussistenza delle caratteristiche minime di sicurezza. A tal fine è necessario presentare all’Autorità Marittima, oltre all’attestato di idoneità rilasciato da ENAVE, anche la documentazione che attesti le precedenti idoneità. Qualora tali idoneità non fossero dimostrabili, è necessaria una marcatura post costruzione.
Per sostituire il motore principale è necessario, per le unità da diporto iscritte al RID (Registro imbarcazioni da diporto), il nulla osta da parte dell’Autorità Marittima allo sbarco del vecchio motore e al successivo imbarco del nuovo. Qualora la potenza o il peso del nuovo motore fosse superiore a quella del motore sbarcato, o comunque superiore a quella massima prevista dal certificato di omologazione, per le unità non marcate CE o dal certificato CE per le unità marcate, è necessario procedere ad una nuova marcatura CE post costruzione.
Fanno eccezione solo le unità non marcate CE in cui la nuova potenza non superi del 15% la potenza installata.